Dichiarazione dei principi base della Giustizia per Vittime di Crimini e di Abusi di Potere Votata con la Risoluzione n:40/34 del 29 novembre 1985 dell’Assemblea Generale A: Le vittime di crimini
1. La parola “vittime” indica quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di potere.
2. Una persona può essere definita vittima, in base alla presente dichiarazione, anche in mancanza dell’identificazione, dell’arresto, del proseguimento o della condanna dell’autore materiale del reato e indipendentemente del fatto che ci sia qualche grado di parentela tra l’autore e la vittime. Il termine “vittima” comprende pure, ove del caso, la famiglia e parenti stretti o i dipendenti della vittima e le persone che hanno subito un danno nell’intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione.
3. I provvedimenti contenuti nella presente dichiarazione saranno ritenuti applicabili ad ogni persona, senza distinzione di qualsiasi genere, quale razza, colore della pelle, sesso, età, madrelingua, religione, nazionalità, appartenenza politica o altra, credo culturali o abitudini, proprietà, stato di nascita o di famiglia. origine etnica o sociale e invalidità. Accesso alla giustizia e ad un giusto trattamento
4. Le vittime devono essere trattate con compassione e con rispetto della loro dignità. Hanno il diritto di accedere ai meccanismi di giustizia e ad un rapido risarcimento, come previsto dalle leggi nazionali, del danno subito.
5. Devono essere stabili dei meccanismi giuridici e amministrativi e, ove necessario, rafforzati onde consentire alle vittime di ottenere riparazione attraverso processi formali ed informali che siano solleciti, equi, non costosi e accessibili. Attraverso tali meccanismi le vittime devono essere esaurientemente informate dei propri diritti per quanto riguarda il risarcimento.
6. I processi giudiziari ed amministrativi devono adeguarsi ai bisogni delle vittime e devono inoltre:
a) informare le vittime del ruolo e degli obiettivi dei processi, dei tempi e i percorsi dei processi e della programmazione delle loro cause, soprattutto in presenza di crimini gravi e comunque quando tali informazioni siano state richieste;
b) consentire alle vittime di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni che devono essere tenute in considerazione nelle varie fasi del processo, soprattutto se sono coinvolti interessi personali, senza pregiudizio per l’accusato e al cospetto del relativo sistema giudiziario nazionale
c) fornire, per tutta la durata del procedimento legale, una corretta assistenza alle vittime;
d) adottare tutte quelle misure idonee a minimizzare per le vittime gli inconvenienti, la protezione della loro privacy, ove necessario, e ad assicurare la loro sicurezza, nonché quella delle loro famiglie e dei loro testimoni, proteggendoli da eventuali intimidazioni e rappresaglie;
e) evitare qualsiasi inutile ritardo nella programmazione delle cause e nell’esecuzione delle sentenze o delle dispositive per l’assegnazione del risarcimento alle vittime
7. I meccanismi informali per la risoluzione delle liti, ivi compresi la mediazione, l’arbitrato e il diritto consuetudinario o le pratiche indigene, devono essere impiegati, ove appropriato, per facilitare la conciliazione e il risarcimento delle vittime.
Indennizzo
8. I colpevoli o i terzi responsabili del comportamento di questi, ove del caso, dovranno indennizzare equamente alle loro vittime o alle famiglie o dipendenti di esse. Tale indennizzo dovrà comprendere la restituzione di proprietà o effetti sottratti oppure l’indennizzo dei danni o delle perdite subite, il rimborso delle spese sostenute e causate direttamente dalla vittimizzazione, la disponibilità di servizi e il ripristino di diritti.
9. I governi dovranno rivedere le loro procedure, norme e leggi onde contemplare l’indennizzo come una opzione disponibile in fase di pronuncia della sentenza oltre alle altre sanzioni criminali.
10. Nei casi di danno sostanziale all’ambiente, l’indennizzo, se ingiunto, dovrà comprendere, nei limiti del possibile, il ripristino dell’ambiente, la ricostruzione delle infrastrutture, la sostituzione dei servizi e il rimborso delle spese di trasferimento nel caso che tale danno abbia chiesto lo spostamento di una comunità.
11. Ove nella violazione delle leggi criminali sono coinvolti degli ufficiali pubblici o degli agenti facenti funzioni ufficiali, le vittime dovranno ricevere un indennizzo dallo Stato i cui ufficiali o agenti furono responsabili del danno inflitto. Nel caso in cui lo Stato sotto la cui autorità l’atto di vittimizzazione o di omissione ha avuto luogo non esista più, sarà lo Stato o il Governo subentrante a provvedere all’indennizzo alle vittime. Risarcimento
12. Quando il rimborso non può essere pienamente risarcito da parte del colpevole o da altre fonti, gli Stati dovranno impegnarsi per fornire l’indennità finanziaria a:
a) le vittime che hanno subito un danno fisico importante o un danno alla loro salute fisico o mentale a causa di crimini gravi;
b) la famiglia, in particolare le persone che dipendevano dalla persona che è morta o resa gravemente inabile a causa di detta vittimizzazione:
13. Si deve stabilire, rafforzare e ampliare lo stanziamento dei fondi nazionali per il risarcimento delle vittime. Ove del caso, si potranno stanziare degli altri fondi specifici, particolarmente nei casi in cui lo Stato di cui le vittime sono nazionali non sia in grado di indennizzare il danno subito dalla vittima. Assistenza
14. Le vittime dovranno ricevere la necessaria assistenza materiale, medica, psicologica e sociale attraverso i mezzi governativi, di volontariato, comunitari e indigeni.
15. Le vittime dovranno essere informate sulla disponibilità di servizi sanitari e sociali e di altri importanti tipi di assistenza disponibili e di facile accesso per loro.
16. La polizia, la giustizia, i servizi sanitari e sociali e qualsiasi altro funzionario dovranno seguire un corso di addestramento idoneo a sensibilizzarli ai bisogni delle vittime e dovranno essere fornite delle linee guida onde assicurare un vero e rapido aiuto.
17. Nel fornire i servizi e l’assistenza alle vittime, si deve fare particolare attenzione nei confronti di coloro che hanno dei bisogni significativi dovuti alla natura del danno inflitto o a fattori come quelli menzionati nel paragrafo 3 di cui sopra. B: Le Vittime di Abuso di Potere
18. La parola “vittime” indica quelle persone le quali, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito un danno, ivi compresa la menomazione fisica o mentale, la sofferenza emotiva, un danno economico o un sostanziale deterioramento dei loro diritti fondamentali attraverso degli atti o omissioni che non costituiscono vere e proprie violazioni delle leggi nazionali contro il crimine ma di norme internazionalmente riconosciute sui diritti umani.
19. Gli Stati devono contemplare l’inserimento di norme proscriventi gli abusi di potere nel proprio sistema giuridico e offrire dei rimedi alle vittime di tali abusi. In particolare, detti rimedi dovranno comprendere il risarcimento e/o l’indennità e la necessaria assistenza materiale, medica, psicologica e sociale e relativo supporto.
20. Gli Stati devono ponderare la negoziazione di trattati internazionali multilaterali sul problema delle vittime come meglio definite nel paragrafo 18. Gli Stati dovranno rivedere periodicamente la giurisprudenza e le procedure esistenti onde garantire che rispettino i cambiamenti delle circostanze e dovranno emanare e, se necessario, dare esecuzione alle procedure che proscrivono gli atti che costituiscono un grave abuso di potere politico o economico nonché promuovere delle politiche e dei meccanismi per la prevenzione di tali atti e dovranno elaborare e rendere facilmente disponibili dei diritti e rimedi appropriati alle necessità delle vittime di tali |