SUPPORTO ALLE VITTIME DEL CRIMINE
VITTIMOLOGIA
i diritti delle vittime
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Rapporto sulla pedofilia in Italia: un fenomeno in crescita.
Rino Biganzoli
Dalle procure di Italia, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario sono emerse importanti indicazioni sul fenomeno della pedofilia nel nostro paese.
In Italia secondo questi dati e quelli del  Ministero di Giustizia e dal Dipartimento Anticrimine  si è assistito ad una crescita del 30% dei casi di abusi sessuali su minori.
L’età media delle vittime è collocata dagli zero ai cinque anni. A livello regionale le regioni più colpite sono state la Lombardia, il veneto, il Lazio e la Campania.
I siti internet pro-pedofilia hanno avuto nel primo semestre del 2006 un incremento del 300%.
Il problema della violenza contro i minori si mostra sempre più allarmante in ogni parte del mondo. Anche in Europa si calcola che quattro persone al giorno, quindi 1.300 all’anno di minore età muoiono per omicidi o percosse.
È un fenomeno trasversale ed è un fenomeno allarmante come quello che si sta anche manifestando soprattutto collegato alle nuove forme di comunicazione come quella di Internet nella pedofilia e nella pedo-pornografia. Un fenomeno mostruoso e raccapricciante che ha presentato nel 2004 più di 20.000 siti con 3.500.000 accessi, oltre 15.000 accessi al giorno.
L’Europa si sta attivando ormai da anni per combattere questo problema così vasto e promuovere i diritti dell’infanzia in Europa e soprattutto nei vari Paesi, dunque anche in Italia, partendo dalla Convenzione dei diritti dei minori per arrivare quindi ad azioni valide che possano aiutare gli Stati membri dell’ONU a combattere questa raccapricciante manifestazione di violenza verso i bambini che sono abusati, picchiati, costretti a elemosinare, sfruttati, spesso anche nell’ambito famigliare, e come dicevamo prima anche uccisi.
Il fenomeno sembra essere in espansione. Il 70% sfugge ad ogni controllo ed ad ogni stima. Se consideriamo che il bambino abusato può diventare da adulto un adulto violento, altre volte anche violentatore, proprio perché è abituato a concepire la violenza come un strumento utile, appare evidente l’importanza di un intervento impegnato e decisivo contro questo fenomeno di maltrattamenti e di morti.
Secondo le statistiche dell'Unicef di Firenze, dell’Istituto Innocenti di Firenze ogni settimana in Germania e Gran Bretagna ci sono due morti di minori per maltrattamenti, percosse oppure omicidi. In Francia ce ne sono tre alla settimana, in Giappone quattro alla settimana, mentre negli Stati Uniti si arriva alla cifra di ventisette morti alla settimana.
L’importanza di conoscere l’entità dei maltrattamenti e quindi rivelarli è collegata alla possibilità di capire le cause di queste morti e di queste violenze.
In Italia non c’è ancora uno strumento legislativo che impedisca ad esempio la cosiddetta battuta del bambino. Si parla solo di abuso e di mezzi di correzione, non dello stesso uso dei mezzi di correzione violenti. È un fenomeno vastissimo per cui si deve intervenire anche a livello legislativo.
Un dato positivo nel nostro paese riguarda la legge 38/2006 che tratta della pedo-pornografia. Questa legge si inserisce nella decisione quadro europea che si pone l’obbiettivo prioritario della lotta agli abusi dei minori. L’Italia aveva anticipato un atto legislativo attraverso un decreto ministeriale del 20 gennaio 2004 sulle disposizioni di lotta all’abuso dei minori. Sono state attuate attraverso questa nuova legge modifiche sulle definizione degli abusi delle vittime, dei bambini.
Il primo dato importante è che tutti i minori sotto i 18 anni sono considerati bambini, nel senso che accogliendo una raccomandazione della Comunità Europea si considera minore ogni persona al di sotto i 18 anni. Le norme italiane parlavano spesso dei 14 o 16 anni nella loro definizione, trascurando forse questa fascia che arriva fino ai 18 anni. Per esempio sotto i 18 anni non è permessa nessuna relazione sessuale anche con il consenso del minore, non vale il consenso del minore proprio perché si considera che a questa età non è giustificato ed è quindi punibile.
L’art. 609 quart. alza la soglia da 14 a 16 anni in caso di ascendente, di persona quindi genitore o famigliare, di tutori, di educatori o persone che hanno una relazione di vigilanza, di cura o di custodia con queste persone. In queste casi anche con il consenso la relazione è comunque punita.
Con la nuova legge i genitori che compiono atti sessuali su un minore compiono un reato anche tra i 16-18 anni, cioè, fino ai 18 anni non c’è assolutamente la possibilità di considerare il consenso del minore per quanto riguarda le figure genitoriali o comunque le figure educative.
Nella nuova legge viene introdotta la procedibilità d’ufficio in tutti i casi. Si impone la procedibilità d’ufficio per i reati compiuti contro il minore di 18 anni, mentre in precedenza questa procedura era solamente prevista prima dei 14 anni.
Per quanto riguarda invece la prostituzione minorile, già nella precedente legge chi induce alla prostituzione un minore fino ai 18 anni è punibile per legge automaticamente. Attualmente la nuova legge prevede che anche il cliente, cioè chi compie atti con un minore che si prostituisce venga punito anche se la vittima ha più di 14 anni.
Quindi fino ai 18 anni il cliente è punibile proprio per un reato di violenza sessuale, mentre in precedenza, le leggi prevedevano fino a 16 anni.
È stato previsto con la nuova legge anche un aumento della pena dei 2/3 nel quel caso riguardi un minore di 16 anni. Un ‘altro fatto importante nuovo della legge 38 riguarda l’eliminazione dell’alternativa tra pena detentiva e pecuniaria. Secondo le raccomandazioni della Commissione Europea si dovevano considerare solamente pene detentive. Nella nostra legislazione erano ancora previste pene pecuniarie. La nuova legge prevede solo pene privative di libertà, non esiste quindi la possibilità di avere una pena alternativa pecuniaria.
Non esiste ancora una definizione precisa di pedo-pornografia, proprio perché questo elemento, considerando anche i recenti sviluppi tecnologici, viene considerato un elemento elastico, suscettibile ad adeguarsi con l’evoluzione del tempo e della tecnica. Il non aver definito quindi in modo preciso la pedo-pornografia permetterà di poter inserire situazioni che attualmente non sono attuate, ma che per la tecnica o per l’evoluzione del sistema internet potrebbero dover essere inserite.
Viene punito chi utilizza minori di 18 anni per realizzare esibizioni di minori, per produrre materiale pornografico, per indurre a partecipare i minori a scene pornografiche. Questo è un articolo nuovo della legge 38. Viene punita la distribuzione, la pubblicizzazione e la diffusione del materiale. Anche chi diffonde, offre o divulga il materiale che trova su internet può quindi essere punito.
Viene inoltre punito chi detiene materiale realizzato utilizzando minori di 18 anni, non necessariamente sfruttandolo, ma utilizzando il materiale che ha trovato su internet. Il reato vale anche per il materiale virtuale, quindi immagini che fanno apparire per esempio situazioni reali con metodi grafici in cui il minore è oggetto di prestazioni sessuali. Anche qui la pena è solo detentiva e non pecuniaria.
La legge 38 obbliga gli operatori turistici ad inserire materiale di propaganda contro il turismo sessuale e contro la pornografia virtuale nelle loro agenzie.
Oltre alle pene detentive la legge prevede un’interdizione dai pubblici uffici a chi compie reati sui minori, un’interdizione perpetua e che riguarda non solamente pubblici uffici, ma tutte le istituzioni pubbliche dove sono presenti minori, le scuole, le istituzioni pubbliche, i luoghi di aggregazione di giovani. La legge 38 elimina inoltre il patteggiamento e questo fatto si accomuna solamente ad alcuni altri tratti della criminologia quali i reati di tipo mafioso, l’associazione a delinquere, la tratta, il sequestro e il terrorismo. Con la nuova legge anche la pedo-pornografia viene considerata all’interno della legislazione che non prevede il patteggiamento della pena.
Sono stati creati due organismi a livello nazionale: il primo è il Centro Nazionale del Contrasto della Pedo-pornografia su Internet ed  il secondo è l’Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e la Pornografia minorile, già istituito nel 2003. In questi due organismi, soprattutto nell’Osservatorio si attuerà uno studio sulle immagini, sui chat, sui siti internet, procedendo ad oscurare i siti internet che presentano situazioni di pedo-pornografia e individuare quelle situazioni dove la pornografia su minori viene trattata sia come immagini che chat.
Attraverso l’analisi dei siti si potrà  poi giungere al titolare delle carte di pagamento qualora venga comprato materiale pedo-pornografico.
All’Osservatorio confluiscono tutte le attività della Pubblica Amministrazione. Ci sono tre fasi:
  • Reperimento dei dati
  • L’elaborazione dei dati
  • Il confronto fra gli operatori che se ne occupano

I destinatari dell’attività dell’Osservatorio sono i giudici, le forze dell’ordine, gli operatori, i servizi socio-sanitari, educativi, la consulta delle associazioni nonché un confronto con le situazioni internazionali.
A livello ministeriale il piano d’azione era stato approvato nel 2002 con una scadenza al 2005, attualmente in fase di ridefinizione.
Il piano prevede i temi della violenza, del maltrattamento, dell’ipercura, l’abuso sessuale seguendo la definizione dell’OMS di violenza, ovvero, la violenza al minore come principale problema di salute del mondo intero.
Nel piano attualmente in azione è stata sperimentata una raccolta di dati attendibili in cinque regioni italiane per una migliore conoscenza del fenomeno.

Indicazioni internazionali sull’abuso.
Il Comitato UNICEF sui diritti dell’infanzia ha portato delle osservazioni conclusive del 2003 nel rapporto presentato dall’Italia ai sensi del art. 44 della Convenzione sui diritti dell’infanzia a cura dell'Unicef. Questo rapporto indica delle raccomandazioni specifiche in tutti gli ambiti della tutela dei diritti dei minori. In particolare per quanto riguarda  la violenza e l’abuso il Comitato accoglie con favore l’istituzione di una Commissione Nazionale per il coordinamento delle misure relative al maltrattamento, all’abuso ed sfruttamento  sessuale dei bambini in adozione di una strategia globale.
Inoltre il Comitato vede con favore la promulgazione della legge 66/1996 sulla violenza sessuale e della legge 154/2001 sulla violenza domestica, ma ribadisce la preoccupazione per la mancanza di dati e informazioni esaustive sull’abuso e l’incuria del bambino. Inoltre il Comitato è preoccupato per il limite di età stabilito dalla legislazione riguardante la violenza dei bambini, dato che ai bambini al di sopra dei 14 o dei 16 anni a secondo della relazione con l’abusante non beneficiano della stessa protezione. Questo punto è stato cambiato con la legge 38/06.
In base all’art. 19 della Convenzione, il Comitato raccomanda che lo Stato membro intraprenda studi sulla violenza, il maltrattamento e gli abusi, incluso l’abuso sessuale subito dai bambini soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili. Sviluppi campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento di bambini in modo da prevenire e combattere l’abuso sulla infanzia, modifichi la legislazione  riguardo al limite d’età vigente per una speciale protezione contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti dei bambini, indaghi in modo efficace sui casi di violenza domestica, maltrattamento e abuso sui bambini, incluso l’abuso sessuale all’interno della famiglia, attraverso indagini e procedure giudiziali a misura di bambino in modo da assicurare una migliore protezione alle giovani vittime incluso il loro diritto alla privacy.
Per quanto riguarda le misure protezione speciale, è da considerare il fenomeno dei minori non accompagnati. Anche in quest’ultimo punto il Comitato accoglie favorevolmente l’istituzione del Comitato di protezione dei bambini stranieri e fa riferimento specifico alla Convenzione presente nella legge 40/1998 sull’immigrazione riguardo l’accesso alla salute. Conferma la sua preoccupazione per la mancanza di adeguate strutture di accoglienza per minori non accompagnati, per la mancanza di armonizzazione tra le procedure che riguardano i minori non accompagnati nelle diverse regioni italiane, per quanto di nuovo ha disposto la legge 189/2002 che permette la detenzione di immigrati privi di documenti.

In accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione il Comitato raccomanda:

    • che si incrementino gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e di sfruttamento sessuale
    • assicuri che la permanenza in questi centri sia il più breve possibile e che l’accesso all’istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza
    • adotti il prima possibile una procedura armonizzata nell’interesse  superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte
    • assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò è nell’interesse superiore del bambino e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo
    • Per quanto riguarda lo sfruttamento economico il Comitato raccomanda che lo Stato sviluppi sulla base del recente studio una strategia globale con obbiettivi specifici mirati, finalizzati alla prevenzione ed eliminazione del lavoro minorile attraverso tra l’altro un lavoro di sensibilizzazione e individuazione dei fattori che lo causano
    • Per quanto riguarda invece lo sfruttamento sessuale e il traffico di minori il Comitato raccomanda:
    • Che si moltiplichino gli sforzi per prevenire e combattere il traffico di bambini a fini sessuali sulla base di quanto previsto dalla Dichiarazione e l’Agenda di azione e gli impegni globali adottati ai Congressi Mondiali del ’96 e del 2001 contro lo sfruttamento sessuale
    • Che vigili sull’applicazione della legge 269/1998 soprattutto per quanto riguarda il versante della domanda dello sfruttamento sessuale
    • Assicuri risorse adeguate sia umane che finanziarie che siano destinate a politiche e programmi in quest’ambito
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